Atto›Titolo II
Art. 157
In vigore dal 13 gen 1973
.
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-157