AttoTitolo II

Art. 155

In vigore dal 13 gen 1973
. I testi degli atti delle istituzioni della Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-155

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo