Atto›Titolo II
Art. 155
81 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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I testi degli atti delle istituzioni della Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-155