Art. 155
AttoTitolo II

Art. 155

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In vigore dal 13 gen 1973
. I testi degli atti delle istituzioni della Comunità anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.
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