AttoTitolo II

Art. 154

In vigore dal 13 gen 1973
. In deroga all', paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalità regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli dai 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonché nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al più tardi al 1 luglio 1973. Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunità dopo l'adesione, affinché tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-154

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