Art. 6

In vigore dal 1 dic 1971
Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.
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