Art. 4

In vigore dal 1 dic 1971
Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell' dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall', l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.
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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979#art-4

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