Art. 1
In vigore dal 1 dic 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e scambi di note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-10-09;979#art-1