Art. 3
In vigore dal 1 dic 1971
Il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui all' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all' dell'accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo . L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.
I crediti debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, potranno essere trasferiti, a domanda degli interessati, alle corrispondenti assicurazioni generali obbligatorie italiane per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la ricostituzione delle occorrenti posizioni nelle assicurazioni medesime, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione, autorizzerà la corresponsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all' dell'accordo.
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