Art. 21
Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
In vigore dal 3 apr 1971
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all', può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-21