Art. 18

Scadenze delle rate

In vigore dal 3 apr 1971
La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-18

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