Art. 15
Ricorsi in materia di pensione e di assegno
In vigore dal 3 apr 1971
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.
Storico versioni
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