Art. 11
Presentazione delle domande
In vigore dal 3 apr 1971
Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all' della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermità invalidante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-11