Art. 3
Assistenza sanitaria
In vigore dal 3 apr 1971
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo , avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-3