Art. 5
Personale ed educatori specializzati
In vigore dal 3 apr 1971
Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-5