Art. 21 · Accertamenti sulla permanenza dei requisiti

Art. 21

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Accertamenti sulla permanenza dei requisiti

In vigore dal 3 apr 1971
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all', può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione. Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118#art-21