Art. 3

In vigore dal 24 mar 1971
L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall' della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente: (Sommarie, informazioni) "Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato. L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio. L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere. Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".
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