Art. 1

In vigore dal 24 mar 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione: I primi due alinea dell' sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62#art-1

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