Art. 1
In vigore dal 24 mar 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: "Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale", con la seguente modificazione:
I primi due alinea dell' sono sostituiti dai seguenti: "304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori).
I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-03-18;62#art-1