Art. 5
In vigore dal 24 mar 1971
L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:
(Poteri direttivi del giudice nella perizia)
"Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.
Date le disposizioni necessarie perché le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perché siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.
Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.
Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-03-18;62#art-5