Art. 2

In vigore dal 24 mar 1971
Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica: "Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori".
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urn:nir:stato:legge:1971-03-18;62#art-2

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