Art. 2
In vigore dal 24 mar 1971
Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
"Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori".
Storico versioni
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