ConvenzioneTitolo IV

Art. 47

In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento delle sue funzioni da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte, e di un rappresentante di ogni Stato associato, dall'altra.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo