Convenzione›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.
La Comunità e gli Stati associati determinano, ciascuno con Protocollo interno, le modalità di formazione delle rispettive posizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-45