ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-44

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