ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra. Ogni membro del Consiglio di Associazione può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente ove sia presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione e la metà dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati associati.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo