Convenzione 103
Art. 5
In vigore dal 13 dic 1970
1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale.
2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-3