Convenzione 103

Art. 5

In vigore dal 13 dic 1970
1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale. 2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-3

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo