Convenzione 103

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1970
Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua età, la nazionalità, la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-2-3

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo