Convenzione 103
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1970
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 103
Convenzione sulla protezione della maternità
(Riveduta nel 1952)
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternità, questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue, la seguente Convenzione, che sarà denominata convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952.
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1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonché alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine "imprese industriali" si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare:
a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell'energia elettrica e della forza motrice in generale;
c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d'acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti.
3. Ai fini della presente convenzione, il termine "attività non industriali" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento:
a) gli stabilimenti commerciali;
b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale è impiegato principalmente in un lavoro d'ufficio;
d) le imprese di stampa;
e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffè e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni;
f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani;
g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento;
h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonché a tutte le altre attività non industriali a cui l'autorità competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione.
4. Ai fini della presente convenzione, il termine "attività agricole" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate.
5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un'impresa, a un settore d'impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall'autorità competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano.
6. La legislazione nazionale può esonerare dall'applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegati solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.
Storico versioni
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