Art. 2
Convenzione 103

Art. 2

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In vigore dal 13 dic 1970
Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua età, la nazionalità, la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.
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