Art. 5
Convenzione 103

Art. 5

39 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Se una donna allatta il suo bambino sarà autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o più periodi la cui durata sarà determinata dalla legislazione nazionale. 2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia è disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformità a questa; nei casi in cui la materia è disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-3