Art. 6

LEGGE 25 maggio 1970, n. 371

In vigore dal 5 lug 1970
Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - PRETI - COLOMBO - MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE
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