Art. 5

LEGGE 25 maggio 1970, n. 371

In vigore dal 14 nov 1973
Le commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati. I mobili dichiarati dalle stesse commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana. Le commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro per le finanze per l'approvazione.
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