Art. 3
LEGGE 25 maggio 1970, n. 371
In vigore dal 5 lug 1970
I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-25;371#art-3