Art. 2
LEGGE 25 maggio 1970, n. 371
In vigore dal 5 lug 1970
È autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, già di dotazione della Corona, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, con altri immobili di proprietà degli enti in essa indicati.
Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.
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