Art. 6
LEGGE 25 maggio 1970, n. 362
In vigore dal 4 lug 1970
All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - MANNIRONI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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