Art. 4
LEGGE 25 maggio 1970, n. 362
In vigore dal 4 lug 1970
Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:
"I proprietari di cui all' sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19".
Il terzo comma dello stesso articolo 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato:
"Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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