Art. 2

LEGGE 25 maggio 1970, n. 362

In vigore dal 4 lug 1970
Il secondo comma dell' della legge 24 maggio 1967, n. 389, è così modificato: "Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire".
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