Art. 5
LEGGE 25 maggio 1970, n. 362
In vigore dal 4 lug 1970
Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974.
I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.
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