Art. 2

In vigore dal 7 lug 1970
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'Accordo aggiuntivo e all' della Convenzione finanziaria.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-22;373#art-2

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