Art. 2
2 / 3In vigore dal 7 lug 1970
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' dell'Accordo aggiuntivo e all' della Convenzione finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-22;373#art-2