Art. 1
In vigore dal 7 lug 1970
La Camera dei deputati ed il Senato, della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
b) Convenzione finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-22;373#art-1