Art. 3
In vigore dal 7 lug 1970
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all' della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - MORO - RESTIVO - GIOLITTI - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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