Art. 6

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10

In vigore dal 27 nov 1973
Ferma restando la riserva di cui al precedente , comma primo, n. 2), è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte e in deroga alle vigenti disposizioni concernenti riserve ed accantonamenti, alla copertura dei posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle G, H, N e P dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1972, nonchè di quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, mediante l'assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle H, N e P, dell'allegato I alla stessa legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle M, S e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1 gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli uffici locali bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.
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