Art. 2

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10

In vigore dal 27 nov 1973
I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo , ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle G, H, I, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1 gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.(1)
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LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10 (Art. 2 Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici) — Testo vigente | Portale Normativo