Art. 5
LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10
In vigore dal 27 nov 1973
I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.
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