Art. 9

LEGGE 28 gennaio 1970, n. 10

In vigore dal 14 feb 1970
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1970 SARAGAT RUMOR - VALSECCHI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-01-28;10#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo