Art. 7

LEGGE 23 ottobre 1969, n. 789

In vigore dal 3 dic 1969
Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all', valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - Bosco - GAVA - COLOMBO - CARON Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-10-23;789#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo