Art. 5
LEGGE 23 ottobre 1969, n. 789
In vigore dal 3 dic 1969
Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari, a norma dello articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.
Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.
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