Art. 1
LEGGE 23 ottobre 1969, n. 789
In vigore dal 3 dic 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le conservatorie dei registri immobiliari e uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoriproduzione;
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Prourn:nir:stato:legge:1969-10-23;789#art-1