Art. 2

LEGGE 23 ottobre 1969, n. 789

In vigore dal 3 dic 1969
I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario. I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata. I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.
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