Art. 5
LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691
In vigore dal 6 nov 1969
Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte dei conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
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