Art. 2

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691

In vigore dal 6 nov 1969
Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti. Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerate, risulteranno di volta in volta vacanti. I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.
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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 691 (Art. 2 Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti.) — Testo vigente | Portale Normativo